Iscrizione ipotecaria da 760mila euro: per il giudice è nulla
(articolo del Quotidiano di Puglia di Antonella MARGARITO)
Non conforme, e notificata dall’ufficio territorialmente incompetente: nulla l’iscrizione ipotecaria di 760.000 euro.
I giudici della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia, con sentenza dei giorni scorsi, hanno dichiarato nulla l’iscrizione ipotecaria, ai danni di un contribuente leccese. La misura cautelare è stata annullata poiché notificata in copia fotostatica, senza, dunque, attestazione di conformità e, soprattutto, perché notificata dall’ufficio di Taranto, territorialmente incompetente.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici tributari pugliesi, un’impresa alimentare, difesa dall’avvocato Mirko Petrachì del foro di Lecce, eccepiva come la comunicazione di iscrizione ipotecaria fosse stata notificata in copia fotostatica, priva sia della sottoscrizione, sia della conformità al suo originale, sia ancora del codice QR.
Pertanto, i giudici tributari hanno ritenuto che la notificazione di una semplice fotocopia dell’atto informatico non consentirebbe, come difatti non ha consentito nel caso di specie, di ritenere validamente sottoscritta, con firma autografa o digitale, la misura cautelare emessa dall’amministrazione finanziaria.
Ma non è tutto. La Corte, accogliendo le ulteriori eccezioni sollevate dall’avvocato Petrachì, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria poiché notificata da ufficio incompetente, quello di Taranto, anziché quello di Lecce, luogo di residenza del contribuente. Infatti, l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili di proprietà dell’impresa risultava essere stata emessa e notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Taranto, in violazione degli articoli che dispongono che “l’ufficio consegna il ruolo (il debito, ndr) al concessionario nell’ambito territoriale cui esso si riferisce – spiega l’avvocato Petrachì – e ancora il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere”.
In sostanza, ogni atto impositivo e, dunque, nel caso di specie, l’iscrizione ipotecaria, deve essere emesso dall’organo territorialmente competente, e cioè da quello del territorio in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. La Corte Tributaria ha così ritenuto illegittima la misura cautelare adottata a garanzia dell’ingente debito tributario, con conseguente liberazione dei beni da ogni vincolo cautelare, poiché l’atto risultava privo dell’attestazione di conformità e notificato dall’ufficio di Taranto, incompetente territorialmente essendo il domicilio fiscale del contribuente nel Leccese.

